1. La lettera b) dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituita dalle seguenti:
«b) quando la gravidanza implichi un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna;
b-bis) quando siano accertati importanti anomalie o malformazioni che possano compromettere in modo rilevante la qualità della vita del nascituro;
b-ter) quando siano accertate condizioni personali e sociali per cui il proseguimento della gravidanza possa comportare gravi pericoli per il benessere sociale della donna o per la sua famiglia, non superabili con gli interventi sociali ed economici di cui la donna potrà ragionevolmente usufruire».