Art. 5.

      1. La lettera b) dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituita dalle seguenti:

          «b) quando la gravidanza implichi un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna;

          b-bis) quando siano accertati importanti anomalie o malformazioni che possano compromettere in modo rilevante la qualità della vita del nascituro;

          b-ter) quando siano accertate condizioni personali e sociali per cui il proseguimento della gravidanza possa comportare gravi pericoli per il benessere sociale della donna o per la sua famiglia, non superabili con gli interventi sociali ed economici di cui la donna potrà ragionevolmente usufruire».

 

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